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Carta europea della disabilità e contrassegno auto: delega al Governo

  • associazioneaida
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Tra le diverse deleghe al Governo per l’attuazione della normativa europea, approvate con la legge 13 giugno 2025, n. 91, ce n’è una relativa all’esecuzione della direttiva (UE) 2024/2841 sulla Carta europea della disabilità e sul Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L’art. 17 di questa legge stabilisce infatti la “delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità”.

Questa direttiva europea prevede che tutti gli Stati dell’Unione europea adottino la Disability Card e il contrassegno auto europeo con le caratteristiche previste entro il 2028. Si tratta di due strumenti volti a facilitare e favorire la mobilità delle persone con disabilità all’interno dello spazio europeo.

Va sottolineato che l’Italia è stata uno degli otto Paesi che hanno preso parte al progetto pilota della Carta europea della disabilità, cominciando a rilasciarla già nel 2018.

Con la delega oggetto di questo approfondimento, si va ad adeguare l’attuale Disability Card, rilasciata dall’INPS, alle caratteristiche richieste dall’atto europeo e a sostituire l’attuale contrassegno auto con uno di modello europeo, condiviso con tutti gli Stati membri.

Nel farlo, il Governo deve rispettare sia i principi generali già previsti dalla legge, sia alcune regole specifiche, tra cui:• aggiornare e coordinare le norme esistenti per applicare correttamente la direttiva europea, eliminando quelle incompatibili;• stabilire quali siano le autorità competenti, a livello nazionale e locale, per l’applicazione della direttiva;• definire chi si occupa del rilascio e del rinnovo gratuito della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio, anche in caso di smarrimento o danneggiamento;• attribuire al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e ai Comuni i compiti previsti dalla direttiva, prevedendo forme di coordinamento tra loro;• affidare la produzione e la stampa della Carta europea della disabilità e del contrassegno di parcheggio, anche in formato digitale, a un soggetto specializzato, utilizzando sistemi di sicurezza contro falsificazioni e contraffazioni, compreso il codice QR;• fissare in dieci anni la durata di validità della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio;• definire le modalità tecniche per l’uso della versione digitale dei documenti, secondo le regole stabilite dall’Unione europea;• garantire che le persone con disabilità provenienti da altri Paesi dell’Unione europea ricevano in Italia lo stesso trattamento delle persone residenti, comprese eventuali agevolazioni per accompagnatori o assistenti;• prevedere procedure per sostituire i contrassegni di parcheggio attualmente in uso in Italia entro il 5 dicembre 2029;• regolamentare il trattamento dei dati personali necessari al rilascio e al rinnovo dei documenti, assicurandone sicurezza, riservatezza e correttezza;• rendere disponibili sui siti istituzionali informazioni chiare sulle agevolazioni, sui parcheggi riservati e sull’uso della Carta e del contrassegno;• coinvolgere attivamente le associazioni delle persone con disabilità nello sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione delle nuove misure;• definire un sistema di tutela e di sanzioni per chi viola le disposizioni della direttiva, con sanzioni adeguate e proporzionate; i proventi delle sanzioni saranno destinati al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

I decreti legislativi saranno adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali.

Le spese necessarie per l’attuazione di alcune di queste misure sono coperte tramite fondi già previsti per il recepimento delle norme europee. Nello specifico:  3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, nonché a quelli valutati in 10,56 milioni di euro per l’anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.

 
 
 

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