top of page

ASSEGNO DI INCOLOOCABILITA'. LE NUOVE NORME LEGGE N 198 DEL 2025

  • associazioneaida
  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

E' entrata in vigore la legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza”.

La legge, composta da 21 articoli, contiene disposizioni in materia di occupazione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Tra le novità più rilevanti vi sono alcune misure volte a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, oltre all’aggiornamento dei limiti di età previsti per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità.

Che cos’è l’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è un sostegno economico erogato dall’INAIL direttamente alla persona con disabilità che abbia subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

Può essere riconosciuto:

  • in caso di inabilità pari o superiore al 34%, secondo le tabelle del Testo Unico (d.P.R. 1124/1965);

  • oppure in caso di invalidità superiore al 20%, accertata secondo le tabelle del decreto ministeriale 12 luglio 2000, per infortuni e malattie denunciati dal 1° gennaio 2007.

L’importo dell’assegno è pari a 308,23 euro al mese.

Le principali novità introdotte dalla legge

  1. L’articolo 9 del decreto-legge ha modificato il requisito anagrafico per ottenere l’assegno di incollocabilità. In precedenza, l’assegno poteva essere percepito fino al compimento del 65° anno di età. Con la nuova normativa, invece, l’assegno può essere ricevuto fino al raggiungimento dell’età pensionabile, così come aggiornata nel tempo dalla legge. Questo limite coincide con quello previsto per l’accesso al collocamento mirato obbligatorio.

  2. L’articolo 14-bis introduce nuove misure per incentivare l’assunzione e la permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

In particolare, la norma amplia le possibilità per i datori di lavoro di inserire lavoratori con disabilità presso enti e realtà esterne, attraverso apposite convenzioni e accordi, pur mantenendo il rapporto di lavoro in capo al datore originario.

Inoltre, viene aumentata dal 10% al 60% la quota di lavoratori assunti appartenenti alle categorie protette che il datore di lavoro può distaccare presso questi soggetti convenzionati. Anche in questi casi, il datore di lavoro resta comunque obbligato a rispettare la normativa sull’assunzione delle persone con disabilità

 
 
 

Commenti


 

Sede Legale:
Corso Garibaldi, 82

89023 Laureana di Borrello (RC)
Tel. 0966 991524

Mail info@aidaodv.org

Sede Operativa Nazionale:

Via di Donna Olimpia, 232

00152 Roma

Tel. 06 53273907

CONTATTI

Diritto d'Autore: Tutti i contenuti presenti su questo sito sono soggetti alla protezione del diritto d'autore.

Immagini da Internet: Alcune immagini sono considerate di pubblico dominio in mancanza di specifici diritti d'autore. Qualora venga avanzata una rivendicazione di proprietà, ci impegneremo a citare l'autore o, su richiesta, a rimuoverle.

Responsabilità dei Link: L'AIDA OdV declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti derivanti dai link presenti nei nostri articoli, offerti come servizio agli utenti.

Per ulteriori dettagli e informazioni sulla privacy, ti invitiamo a consultare la nostra Politica sulla Privacy o a contattarci all'indirizzo info@aidaodv.org

  • Facebook
  • Instagram

© 2023 by Aida OdV
Realizzato da
Digita Vibes Agency.

bottom of page